Art. 5.

      1. Al fine di decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali pubblici nelle giornate a maggiore afflusso di clienti, i comuni e gli esercenti degli stessi locali devono attivare servizi di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio appositamente individuate verso i locali e viceversa con una cadenza temporale atta a favorirne l'utilizzo da parte dei clienti.